Art. 1.
(Autorità per la sicurezza alimentare).

      1. Al fine di assicurare un maggiore grado di tutela della salute dei cittadini attraverso l'introduzione di livelli più elevati di sicurezza e di salubrità degli alimenti e dei prodotti agroalimentari in ogni fase della relativa catena produttiva, a partire dalla produzione agricola e fino al consumo diretto, è istituita, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Autorità nazionale per la sicurezza alimentare, di seguito denominata «Autorità».
      2. Sono compiti dell'Autorità:

          a) coordinare gli interventi di analisi e di valutazione del rischio riguardo a:

              1) alimentazione e nutrizione;

              2) alimentazione, salute e benessere degli animali destinati all'alimentazione umana;

              3) rischio ambientale chimico, biologico e fisico relativamente alla valutazione degli effetti diretti e indiretti sulla catena alimentare animale e umana;

          b) garantire i rapporti con l'Autorità europea per la sicurezza alimentare di cui al regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002;

          c) valutare il rischio alimentare, disponendo anche dei pareri degli organismi scientifici che hanno competenze e responsabilità nel settore, in particolare dell'Istituto superiore di sanità;

          d) valutare il rischio nutrizionale in relazione alle patologie pertinenti, offrendo consulenza scientifica e definendo

 

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linee guida nutrizionali coerenti con le normative comunitarie;

          e) promuovere la produzione di alimenti a contenuto nutrizionale favorevole alla salute e in grado di contrastare i rischi derivanti da alimenti non nutrizionalmente corretti;

          f) fornire pareri scientifici e informazioni all'Autorità europea per la sicurezza alimentare, al Governo, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché alle altre istituzioni di cui all'articolo 9, in tutte le questioni che attengono alla sicurezza alimentare, anche in attuazione di quanto previsto nella sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 9 settembre 2003, causa pregiudiziale C-236/01;

          g) collaborare con le regioni sia nello sviluppo sia nel coordinamento dei sistemi di controllo sugli alimenti fornendo alle medesime il necessario supporto tecnico e scientifico, coordinandone l'attività secondo le modalità stabilite dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e fornendo gli indirizzi generali nel rispetto della normativa europea;

          h) commissionare gli studi scientifici necessari all'espletamento dei propri compiti;

          i) promuovere lo sviluppo di piani di monitoraggio e di sorveglianza della sicurezza alimentare;

          l) promuovere e coordinare l'armonizzazione delle metodologie di analisi e dei criteri di valutazione del rischio nei settori di propria competenza;

          m) partecipare al sistema nazionale di allarme che consenta l'identificazione e la notifica rapida di emergenze in materia di sicurezza alimentate;

          n) fornire ai cittadini e ai soggetti interessati informazioni nei settori di propria competenza per consentire agli stessi di compiere scelte consapevoli in materia di alimentazione;

 

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          o) formulare pareri scientifici in materia di alimenti, di mangimi e di vegetali ottenuti e ottenibili da organismi geneticamente modificati, valutandone gli eventuali rischi per la salute umana, in attuazione di quanto previsto nella sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 9 settembre 2003, causa pregiudiziale C-236/01;

          p) promuovere convegni e dibattiti scientifici a carattere nazionale e internazionale sui temi riguardanti i propri compiti istituzionali, nonché rendere noti mediante pubblicazioni scientifiche i risultati delle ricerche effettuate, o i metodi di analisi elaborati e, in generale, la documentazione scientifica elaborata o raccolta.

      3. L'Autorità svolge, inoltre, le seguenti funzioni:

          a) identificazione di tutti i fattori di rischio tradizionali ed emergenti o riemergenti, valutandone la severità, la probabilità, le aree di maggiore esposizione, le condizioni predisponenti, i fattori adiuvanti e di resistenza, la morbilità, la mortalità, l'impatto economico della patologia, il rapporto costi/benefici tra interventi preventivi e danni risparmiati, le valutazioni costo/efficacia e costo/opportunità;

          b) raccolta, tramite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed elaborazione dei dati provenienti da laboratori pubblici e privati che effettuano analisi su matrici ambientali, vegetali, animali e alimentari che abbiano una incidenza diretta o indiretta nel campo della sicurezza alimentare;

          c) attività di censimento e di monitoraggio delle ricerche e delle pubblicazioni in ambito alimentare e nutrizionale;

          d) raccolta, tramite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed elaborazione dei dati riferibili a fenomeni di infezione e tossinfezione alimentare per cui sia obbligatoria la denuncia ai sensi delle disposizioni vigenti in materia

 

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e di tutti gli stati patologici legati al consumo di alimenti;

          e) analisi dei consumi alimentari e delle informazioni sullo stato nutrizionale della popolazione;

          f) verifica degli orientamenti dei consumatori e promozione di scambi continui di informazioni con esperti e specialisti del settore;

          g) diffusione delle informazioni specialistiche relative al settore alimentare, finalizzate alla nutrizione adeguata alle necessità dell'organismo umano;

          h) verifica periodica della qualità e dell'efficacia delle campagne di divulgazione nonché degli interventi realizzati ai fini educativi e didattici nel settore alimentare e nutrizionale.

      4. Per le funzioni di cui ai commi 2 e 3 l'Autorità si avvale delle informazioni inviate:

          a) dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 12;

          b) dall'Istituto superiore di sanità;

          c) dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione;

          d) dagli istituti universitari che si occupano di sicurezza alimentare, dal Consiglio nazionale delle ricerche e dal Consiglio per la ricerca in agricoltura;

          e) dai Centri di referenza nazionale degli istituti zooprofilattici sperimentali;

          f) dagli organi di controllo nazionale con particolare riferimento ai nuclei antisofisticazione dell'Ispettorato centrale repressione frodi e ai nuclei operativi ecologici.

      5. Nell'esercizio delle sue funzioni l'Autorità opera con criteri di trasparenza e di

 

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pubblicità, salvo i casi specificamente finalizzati alla salvaguardia della salute e alla riservatezza dei dati personali.